Lo statuto
COSTITUZIONE E FINALITÀ
Art. 1
E’ costituita con sede in Legnano, via per San Giorgio 8, una Associazione denominata “ASSOCIAZIONE ALTOMILANESE DI DIAGNOSTICA VASCOLARE” – Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale”, in breve denominata “ADIVA – Onlus”. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono di natura democratica. L’Associazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
Art. 2
L’ordinamento e l’organizzazione dell’Associazione sono regolati dal presente Statuto. L’Associazione non ha scopo o finalità di lucro, ed opera esclusivamente perseguendo fini di solidarietà sociale. Alla ADIVA è fatto obbligo di utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” o l’acronimo “ONLUS”.
Art. 3
L’Associazione ha per scopo la diagnostica nella patologia vascolare, l’informazione scientifica, la ricerca, l’aggiornamento nello stesso ambito e, più in generale, la promozione della cultura sanitaria destinata alla collettività, che potrà realizzarsi attraverso la creazione di apposite strutture operative, con un ambito di azione prevalentemente rivolta ai comuni dell’Altomilanese, non escludendo la partecipazione ad iniziative socio-sanitarie nazionali e/o internazionali. L’Associazione opererà in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo e diretto; potranno altresì essere organizzati corsi di formazione ed aggiornamento per i volontari e gli operatori del settore. Per il conseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà anche promuovere raccolte pubbliche di fondi. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, e, comunque, in via non prevalente.
Art. 4
L’Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici ed Associazioni private ai sensi delle norme vigenti in materia e realizzare autonomamente le diverse forme di partecipazione, nel pieno rispetto delle proprie finalità statutarie.
Art. 5
1) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) versamenti dei soci promotori;
b) beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
c) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
d) erogazioni, donazioni e lasciti testamentari a favore dell’Associazione.
2) Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative e contributi dei soci;
b) liberi contributi ed oblazioni di privati (Enti e persone fisiche);
c) contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni Pubbliche;
d) contributi di organismi internazionali;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) ogni altro provento, anche da iniziative benefiche e sociali.
Art. 6
L’esercizio sociale e finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.I SOCI
Art. 7
Sono soci dell’Associazione, oltre ai promotori:
1) coloro che, condividendone il credo e gli scopi, presentino una domanda scritta e prestino la loro attività volontaria in un modo non saltuario a favore dell’Associazione. Essi vengono ammessi come soci ordinari, con delibera motivata assunta dal Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2) Le persone fisiche e giuridiche che, pure previa domanda, siano ammesse con voto unanime dal Consiglio per avere contribuito in altro modo al raggiungimento dello scopo che l’Associazione si propone.
L’ammissione all’Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso.
Tutti i soci hanno uguali diritti.
Art. 8
I soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto e ad impegnarsi attivamente, secondo le proprie possibilità nell’ambito associativo, per contribuire a realizzarne gli scopi. Essi sono inoltre tenuti a versare la quota associativa annuale, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. L’adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà degli aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte. Al momento dell’adesione all’Associazione, ogni socio deve prendere conoscenza dello Statuto controfirmandone l’accettazione.
Art. 9
La qualità di socio si perde, oltre che per dimissioni volontarie, per decadenza (dovuta a morosità nel versamento di almeno due quote annuali e/o assenze reiterate alle assemblee sociali) e/o per esclusione (causa gravi motivi morali e disciplinari) rispettivamente accertate con le modalità di cui all’art. 18 lettera “h” e lettera “i” dello Statuto, nonché per morte. Ogni socio può recedere dall’Associazione comunicando la propria decisione per iscritto. Il recesso ha effetto immediato. Il socio recedente e quello che, per qualsiasi motivo, non faccia più parte dell’Associazione, non ha alcun diritto di ordine patrimoniale né di qualsiasi altra natura nei confronti dell’Associazione stessa. Nessuno potrà mai rivendicare compensi o restituzioni di quote essendo stabilito che ogni apporto resta destinato ai fini associativi.
GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 10
Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente del Consiglio Direttivo;
d) Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo, se nominato;
e) Il Tesoriere;
f) Il Comitato scientifico;
g) Il Comitato d’onore;
h) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 11
Tutte le cariche associative sono gratuite. E’ comunque dovuto il rimborso delle spese sostenute nell’interesse e per conto dell’Associazione, da chi ne abbia avuto autorizzazione da parte del Presidente o del Segretario e solo dietro presentazione di regolari distinte di spesa. Ogni incarico sarà eseguito nel pieno rispetto delle finalità associative ed in armonia con le direttive impartite dagli organi preposti e comunque con l’osservanza della massima riservatezza su notizie e fatti riguardanti le persone incontrate.
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Art- 12
L’assemblea è composta da tutti i soci. Ogni socio può rappresentare per delega non più di due soci. Ogni socio maggiorenne, quale ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell’assemblea, ivi comprese quelle attinenti l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell’Associazione
Art. 13
L’assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno, o quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci, mediante lettera ordinaria contenente l’ordine del giorno, inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. L’assemblea si riunisce di norma presso la sede sociale, se del caso in altro luogo, sempre in territorio italiano.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, ed in caso di impedimento o assenza, dal Vicepresidente o da altra persona designata dall’assemblea stessa.
Art. 14
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza dei soci regolarmente iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Le delibere dell’assemblea sono valide se assunte col voto favorevole della maggioranza dei presente aventi di ritto al voto, salvo quanto previsto dall’art. 15 lettere g) e h).
Art. 15
L’assemblea:
a) può approvare un regolamento interno che verrà elaborato a cura del Consiglio Direttivo;
b) stabilisce le linee generali di azione dell’Associazione;
c) elegge il Consiglio Direttivo dopo averne determinato le modalità dell’elezione;
d) approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed il programma delle attività per l’anno successivo, proposti dal Consiglio Direttivo;
e) approva entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività dell’anno solare precedente, predisposti dal Consiglio Direttivo;
f) delibera sulle materie comunque sottoposte dal Consiglio Direttivo da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti;
g) modifica lo Statuto con la presenza di almeno i tre quarti dei soci regolarmente iscritti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione;
h) in caso di scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio sociale è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci regolarmente iscritti, tanto in prima che in seconda convocazione, e nomina nello stesso tempo di uno o più liquidatori.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 16
1) Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri. Essi vengono eletti dall’Assemblea fra i propri soci secondo le modalità stabilite.
2) Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni.
Art. 17
Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza alcuna limitazione che non sia stabilita dalla legge o dallo Statuto.
Art. 18
Tra le varie iniziative di propria competenza, il Consiglio Direttivo:
a) provvede all’esecuzione dei deliberati dell’assemblea;
b) delibera sull’ammissione a socio della persona che ha presentato domanda scritta;
c) elegge fra i propri membri a maggioranza semplice il Presidente, il Vicepresidente e il tesoriere;
d) determina l’ammontare della quota associativa annuale, nonché i metodi ed i termini per il suo versamento;
e) predispone il progetto di bilancio preventivo e di programma annuale, nonché il progetto di bilancio consuntivo e di relazione dell’attività svolta dall’Associazione;
f) ratifica gli atti di ordinaria amministrazione, di propria competenza, assunti in via d’urgenza dal Presidente;
g) delibera l’adesione ad organismi ed, in genere, sulle iniziative mirate all’attuazione dell’Art. 3 dello Statuto;
h) accerta a maggioranza semplice la decadenza del socio moroso o non attivo da almeno due anni;
i) delibera a maggioranza assoluta l’esclusione del socio censurabile per gravi motivi morali e disciplinari;
j) dispone l’eventuale assunzione di personale dipendente o l’attribuzione di incarichi professionali, stabilendone le retribuzione per le varie attività;
k) può delegare persone all’uopo indicate, alla gestione di somme di denaro previamente stabilite dallo stesso;
l) delibera l’acquisizione di dotazioni strumentali utili alle varie attività;
Art. 19
Il Consiglio Direttivo viene convocato a mezzo lettera o fax dal Presidente con almeno tre giorni di preavviso e con la definizione dell’ordine del giorno, indicativamente ogni trimestre e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda almeno un terzo dei componenti del Consiglio.
La prima riunione del Consiglio Direttivo dopo l’elezione da parte dell’assemblea è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano in età.
Art. 20
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Le sue decisioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, da chi presiede la riunione;
Art. 21
Qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio Direttivo, questi verrà sostituito mediante nuova nomina da parte dell’assemblea ordinaria convocata entro trenta giorni dall’evento suddetto. Il nuovo Consigliere scadrà contemporaneamente con quelli eletti. Il Consiglio Direttivo decade di diritto e occorre convocare immediatamente l’assemblea per nuove elezioni, qualora venga a mancare più della metà dei Consiglieri originariamente eletti. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo scaduto restano comunque in carica fino a che non siano stati eletti i loro successori. I consiglieri possono essere riconfermati anche più volte.
IL PRESIDENTE
Art. 22
Il Presidente dell’Associazione:
a) ha la firma libera su tutti gli atti e rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
b) convoca e presiede l’assemblea dei soci, convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
c) promuove lo sviluppo dell’Associazione e ne coordina le attività, impartendo le necessarie direttive di carattere operativo e organizzativo;
d) cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio;
e) nell’ambito dell’ordinaria amministrazione può prendere, nei casi di urgenza e necessità, decisioni di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendole allo stesso per la ratifica alla sua prima riunione.
IL VICEPRESIDENTE
Art. 23
Il Vicepresidente sostituisce a pieno titolo il Presidente in caso di assenza o in caso di impedimento dello stesso e lo coadiuva in generale nell’attività di promozione e di organizzazione dell’Associazione.
IL TESORIERE
Art. 24
Il Tesoriere dell’Associazione:
a) Cura la normale amministrazione e la tenuta dei relativi libri contabili, predispone altresì le bozze dei bilanci;
b) Esercita la funzione di cassiere dell’Associazione;
c) Redige i verbali delle riunioni e tiene aggiornati gli altri libri sociali;
d) Assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, specialmente per il buon funzionamento degli organi collegiali.
IL COMITATO SCIENTIFICO
Art. 25
Viene istituito su proposta del Consiglio Direttivo. Ad esso partecipano personalità di riconosciuta autorevolezza nell’ambito socio-sanitario, allo scopo di fornire indicazioni strategiche per l’espletamento dei compiti operativi dell’Associazione.
IL COMITATO D’ONORE
Art. 26
Viene nominato dal Consiglio Direttivo. Ad esso partecipano personalità pubbliche dei Comuni dell’Altomilanese o altre personalità che operano nel settore industriale, commerciale, bancario, assicurativo e sociale.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 27
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).
L’incarico di revisore dei conti non è compatibile con la carica di Consigliere.
Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.
LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE
Art. 28
Oltre alla tenuta dei libri eventualmente prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali della adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, nonché il libro degli aderenti alla Associazione.
I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
BILANCIO CONSUNTIVO
Art. 29
Gli esercizi dell’Associazione si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.
Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del progetto di bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede della Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
AVANZI DI GESTIONE
Art. 30
E’ fatto divieto alla Associazione di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che, per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
SCIOGLIMENTO
Art. 31
La durata dell’Associazione è illimitata.
Nel caso di scioglimento e liquidazione, il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto, per delibera dell’assemblea, a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l’organismo di controllo di cui all’art. 3 – comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 32
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto, e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente della Camera Arbitrale di Milano.
LEGGE APPLICABILE
Art. 33
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I, titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.